
“Nutrizione online” e “telemedicina” non sono sinonimi.
In generale, per telemedicina ci si riferisce all'erogazione di servizi sanitari (visite, diagnosi, monitoraggio) a distanza tramite tecnologie digitali come videochiamate, app e dispositivi IoT.
Affianca la medicina tradizionale migliorando l'accesso alle cure, riducendo le liste d'attesa e facilitando il monitoraggio dei pazienti cronici o a distanza.
Solitamente si attribuisce il nome di telemedicina a prestazioni mediche, ma anche altri professionisti sanitari possono svolgere prestazioni in telemedicina.
La differenza non è solo terminologica: determina quali regole organizzative, cliniche e di protezione dei dati devono essere rispettate.
In Italia molte disposizioni sono nate per il Servizio Sanitario Nazionale, ma i principi di appropriatezza clinica, tracciabilità e tutela dei dati personali si riflettono anche nella libera professione.
Le Linee guida nazionali sulla telemedicina del Ministero della Salute (2014) chiariscono un punto fondamentale: la telemedicina equivale all’ erogazione di prestazioni sanitarie a distanza. Non basta usare strumenti digitali o parlare di salute online come divulgazione per rientrare in questo ambito.
In pratica, fare educazione alimentare generale con contenuti non personalizzati non è telemedicina.
Diventa prestazione sanitaria quando si entra nella valutazione individuale del caso, nel counseling personalizzato, nella redazione di un piano alimentare individuale o nel follow-up clinico. In quel momento si applicano le regole della prestazione sanitaria, anche se il canale è digitale.
La pagina istituzionale del Ministero della Salute aggiornata al 2025 definisce la telemedicina come erogazione di prestazioni sanitarie a distanza da parte di professionisti sanitari e distingue servizi come televisita, teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulenza medico-sanitaria e telerefertazione.
La differenza tra questi servizi non è oggetto della trattazione di questo articolo e non è importante conoscerle ai fini dell’attività del biologo nutrizionista in quanto si parla perlopiù di prestazioni mediche.
Le Linee guida FNOB “Biologo in ambito nutrizionale”, approvate nel 2024 e pubblicate nel 2025, chiariscono limiti e condizioni dell’attività online per il biologo nutrizionista.
Viene ribadito il divieto di formulare diagnosi, prescrivere o consigliare farmaci e prescrivere analisi cliniche.
Inoltre, il documento indica il divieto di elaborare diete online senza una prima valutazione in presenza dello stato nutrizionale, richiamando l’esigenza di accertamento diretto e identificazione personale.
Questo aspetto è decisivo sul piano deontologico: per il biologo nutrizionista, la prima valutazione in presenza è indicata come requisito per l’elaborazione del piano personalizzato.

Nel contesto della nutrizione online, i dati trattati sono spesso dati relativi alla salute, quindi rientrano nelle categorie particolari del Regolamento europeo.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nel Compendio del marzo 2024 dedicato alle piattaforme che mettono in contatto pazienti e professionisti sanitari, distingue chiaramente tra trattamenti amministrativi (prenotazione, pagamento, gestione account) e trattamenti per finalità di cura.
Il professionista che eroga la prestazione sanitaria opera tipicamente come titolare del trattamento per la parte clinica.
Le linee guida nazionali sottolineano che la teleprestazione deve essere interrotta o convertita in presenza quando non è clinicamente adeguata.
In ambito nutrizionale questo si traduce in situazioni molto concrete: sospetto disturbo del comportamento alimentare, fragilità clinica, comorbidità complesse, necessità di valutazioni antropometriche affidabili o integrazione stretta con il medico curante.
In questo senso ci si riferisce anche al codice deontologico, per cui se una prestazione non potrà essere svolta in modalità corrette e funzionali, sarà dovere del professionista adattarsi oppure cedere il paziente ad un collega che potrà prenderlo in gestione nel modo corretto.
In questi casi un modello ibrido, o direttamente in presenza, è spesso più appropriato. La scelta non è ideologica, ma clinica.

Se si eroga nutrizione clinica o si redige un piano alimentare personalizzato a distanza, occorre inquadrare correttamente la prestazione come attività sanitaria. Questo implica una valutazione preliminare di appropriatezza, identificazione certa del paziente, consenso informato specifico alla modalità a distanza e informativa privacy adeguata.
È necessario produrre una relazione o nota clinica che documenti contenuti, obiettivi e indicazioni, e scegliere strumenti digitali con misure di sicurezza coerenti con il trattamento di dati sanitari.
Se si è biologo nutrizionista, occorre considerare l’indicazione ordinistica relativa alla prima valutazione in presenza prima di elaborare diete online.
In sintesi, la nutrizione online è consentita quando viene trattata come una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, con limiti chiari, documentazione adeguata e pieno rispetto della normativa. Non è il mezzo digitale a essere problematico, ma l’eventuale mancanza di inquadramento clinico e organizzativo corretto.
Si. Diventa telemedicina quando si tratta di una prestazione sanitaria personalizzata con valutazione clinica e piano individuale.
Per il biologo nutrizionista le linee guida ordinistiche indicano la necessità di una prima valutazione in presenza prima di elaborare una dieta personalizzata.
Identificazione certa del paziente, consenso informato specifico, documentazione clinica, utilizzo di piattaforme sicure e gestione dei dati sanitari conforme al GDPR.