
Aprire uno studio nutrizionale in Italia viene spesso raccontato come qualcosa di semplice: “basta una stanza, una scrivania e una bilancia”...
…Magari.
In realtà, le cose sono un po’ più articolate. Non perché servano chissà quali autorizzazioni speciali in ogni caso, ma perché devono essere allineate tre dimensioni diverse: quella professionale (titolo e Albo), quella amministrativa (Comune, SUAP, eventuale SCIA) e quella dell’immobile.
Quando una di queste viene sottovalutata, il rischio è concreto: spendere soldi in lavori non necessari oppure, al contrario, aprire in modo incompleto e doversi fermare dopo pochi mesi.
Il primo nodo da sciogliere non riguarda i metri quadri o l’arredo, ma chi eroga le prestazioni all’interno dello studio. Da qui discende quasi tutto il resto.
Nel caso del biologo nutrizionista, il punto fermo è l’abilitazione e l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Biologi. Master, corsi o specializzazioni possono essere utili sul piano delle competenze, ma non sostituiscono in alcun modo l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo, come chiarito dalla Federazione Nazionale Ordini dei Biologi nelle proprie linee guida ufficiali. Una volta avviata l’attività libero-professionale, entra in gioco anche la previdenza, che per i biologi fa capo all’ENPAB, con contributi e minimi che incidono sul bilancio già dal primo anno.
Il dietista, invece, rientra a pieno titolo tra le professioni sanitarie. Per esercitare è obbligatoria l’iscrizione all’Albo dei Dietisti, che fa capo all’Ordine TSRM-PSTRP, come previsto dal riordino delle professioni sanitarie introdotto dalla Legge 3/2018 e dai decreti attuativi. Questo aspetto è gestito a livello nazionale dalla FNO TSRM e PSTRP.
Il medico (dietologo, endocrinologo o altro specialista) rappresenta un profilo ancora diverso, perché può formulare diagnosi e prescrizioni farmacologiche. Se nello studio vengono erogate prestazioni mediche, spesso cambia anche l’inquadramento della struttura dal punto di vista autorizzativo.
Una volta definita la figura professionale, emerge un passaggio cruciale: uno “studio nutrizionale” può essere uno studio professionale oppure una struttura sanitaria ambulatoriale. Non è una distinzione terminologica, ma giuridica e pratica, perché determina se bastano dei requisiti generali oppure se entrano in gioco autorizzazioni sanitarie vere e proprie.
Nella maggior parte dei casi, lo studio del nutrizionista viene inquadrato come studio professionale. Questo significa che non è richiesta un’autorizzazione sanitaria come struttura, ma restano validi tutti gli obblighi generali: immobile agibile, impianti a norma, rispetto delle regole su sicurezza, privacy e decoro professionale. Questo orientamento è richiamato anche in documenti informativi diffusi dalla Federazione dei Biologi sullo studio del nutrizionista.
La situazione cambia se, per tipologia di prestazioni o per organizzazione interna, l’attività viene considerata una vera e propria struttura ambulatoriale. In questo caso entrano in gioco i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi definiti a livello nazionale dal DPR 14 gennaio 1997 e, soprattutto, dalle norme regionali, che nella pratica sono quelle che “decidono” cosa serve davvero. Queste disposizioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e poi declinate Regione per Regione.
È per questo che, prima ancora di firmare un contratto di affitto, conviene chiarire come l’attività verrà inquadrata nel tuo Comune e nella tua ASL.
Dal punto di vista pratico, la maggior parte dei problemi nasce da una verifica incompleta del locale. La prima cosa da controllare è la destinazione d’uso e la compatibilità con il regolamento condominiale: non tutti i locali residenziali possono essere utilizzati come studio professionale, e non sempre è scontato.
Agibilità e impianti a norma sono un altro passaggio fondamentale. Elettrico, riscaldamento, climatizzazione, aerazione e illuminazione devono essere conformi, perché sono aspetti che emergono subito in caso di controllo o di richiesta di autorizzazioni aggiuntive.
Il tema dell’accessibilità e delle barriere architettoniche è particolarmente sensibile in ambito sanitario. Anche quando non esiste un obbligo identico per tutti, molte ASL adottano criteri più stringenti rispetto a un semplice studio professionale.
Il bagno, gli spazi minimi e la disposizione interna devono garantire privacy e decoro: una stanza per la consulenza, una piccola area di attesa e un’organizzazione che eviti sovrapposizioni tra pazienti.
Se poi nello studio operano collaboratori, tirocinanti o dipendenti, entrano in gioco anche gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, pubblicato su Normattiva.

Dal punto di vista amministrativo, non esiste una regola unica valida per tutta Italia. In molti Comuni l’apertura di uno studio professionale non richiede autorizzazioni sanitarie, ma solo gli adempimenti fiscali e, in alcuni casi, una pratica SUAP o una SCIA per l’avvio dell’attività o per l’insegna. La cornice normativa è quella della Legge 241/1990 e del DPR 160/2010, consultabili su Impresa in un giorno.
Un capitolo a parte è la privacy, perché i dati sanitari sono dati particolari. Informative chiare, gestione sicura delle cartelle, accessi protetti e backup non sono optional. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che, per finalità di cura, il consenso privacy non sempre è la base giuridica necessaria, ma la correttezza del trattamento resta centrale.
Infine, l’assicurazione professionale. Per le professioni sanitarie esiste un riferimento preciso nella Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), ma al di là dell’obbligo formale, una RC professionale adeguata è uno strumento di tutela imprescindibile.
I costi iniziali variano enormemente in base alla città, al tipo di locale e alle ambizioni del progetto.
Un avvio “leggero”, magari in uno studio condiviso o in coworking, può richiedere poche migliaia di euro tra arredi essenziali, strumenti base, assicurazione e pratiche. Uno studio dedicato, con un minimo di restyling e strumentazione più avanzata, sale facilmente verso le decine di migliaia di euro.
Per i più giovani, conviene valutare delle strutture già avviate che mettono a disposizione delle stanze in affitto per poter erogare l’attività professionale. In questo caso ci si solleva da moltissime responsabilità e pratiche prettamente legate all’immobile.
Un progetto più strutturato, come un poliambulatorio, comporta investimenti molto più elevati, soprattutto se sono richiesti adeguamenti impiantistici e autorizzativi.
Nel caso del biologo, è fondamentale ricordare che ai costi di avvio si sommano i contributi previdenziali ENPAB, che incidono fin dal primo anno e vanno pianificati con attenzione.
In pratica, aprire uno studio nutrizionale senza intoppi richiede di mettere in ordine tre passaggi.
Prima si definisce chi eroga le prestazioni, perché da lì dipendono requisiti professionali, iscrizione all’Albo e, per i biologi, anche la pianificazione dei contributi ENPAB.
Poi si chiarisce l’inquadramento dell’attività: studio professionale oppure struttura sanitaria ambulatoriale, con conseguenze dirette su requisiti e autorizzazioni, spesso determinate anche da indicazioni regionali e ASL.
Solo a quel punto ha senso scegliere l’immobile, dopo verifiche puntuali su destinazione d’uso, agibilità, impianti, accessibilità, privacy degli spazi e obblighi di sicurezza sul lavoro se sono presenti collaboratori.
Se questi tre livelli sono allineati, anche gli adempimenti amministrativi diventano più semplici da gestire e i costi risultano più prevedibili, perché legati a scelte chiare sul modello di studio e sul tipo di locale.
Sì, nella maggior parte dei casi lo studio del nutrizionista è considerato studio professionale e non richiede autorizzazione sanitaria come struttura. In questi casi di solito è sufficiente la comunicazione al comune dell’avvio attività tramite SCIA. Restano però obbligatori immobile idoneo, impianti a norma, privacy e assicurazione. Se l’attività assume caratteristiche ambulatoriali, il discorso cambia.
No. Il biologo deve essere iscritto alla Sezione A dell’Albo dei Biologi e versare i contributi a ENPAB; il dietista è una professione sanitaria iscritta all’Ordine TSRM-PSTRP. L’inquadramento professionale incide su responsabilità, collaborazioni e, in alcuni casi, sull’assetto dello studio.
Firmare un contratto di affitto o iniziare lavori senza aver chiarito come l’attività verrà inquadrata dal Comune e dall’ASL. Questo porta spesso a spese inutili o a blocchi operativi dopo l’apertura.